La Camera Arbitrale della Cooperazione è promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane, dalla quale, tuttavia, è indipendente nello svolgimento della propria attività.
Essa non decide direttamente le controversie ma, attraverso i suoi organi, amministra i procedimenti di arbitrato sulla base delle facoltà e delle procedure previste dal Regolamento arbitrale.
La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale, previsto dalla clausola compromissoria inserita nello statuto della cooperativa di cui fa parte, deve presentare alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato sottoscritta dalla stessa, contenente gli elementi di cui all’art. 5 del Regolamento arbitrale, depositandola presso la Segreteria Centrale della Camera arbitrale (Via Torino 146, 00184 Roma).
Con l’instaurazione del procedimento la Camera Arbitrale deve procedere alla costituzione dell’organo arbitrale .
A tale adempimento provvede il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, individuando gli arbitri per ciascuna controversia, tra gli iscritti in un apposito elenco.
Il procedimento arbitrale si svolgerà presso la sede convenzionata più vicina alla cooperativa.